Lavori privati su facciata condominiale

Affrontare una perdita di gas in casa può essere un’esperienza stressante, soprattutto se si vive in affitto. Oltre al pericolo per la sicurezza, sorge spontanea la domanda: chi è responsabile per la perdita e chi deve pagare per la riparazione e gli eventuali danni?

La risposta, come spesso accade, non è univoca e dipende da diversi fattori, in primis dalla localizzazione della perdita.

Perdite prima e dopo il contatore: differenze e chi paga

In generale, la responsabilità per le perdite di gas si divide in base al contatore:

  • Perdite prima del contatore: sono a carico del proprietario dell’immobile, in quanto riguardano le tubature comuni dell’edificio.
  • Perdite dopo il contatore: sono a carico dell’inquilino, poiché riguardano l’impianto interno all’appartamento.

Questa distinzione si basa sul principio della proprietà delle tubature: il proprietario è responsabile per le parti comuni dell’edificio, mentre l’inquilino è responsabile per l’impianto di sua esclusiva pertinenza.

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La bacheca condominiale è uno strumento informativo che alcuni condomini adottano per agevolare la comunicazione tra i residenti e l’amministratore. Tuttavia, nonostante svolga una funzione apparentemente indispensabile per il corretto svolgimento delle attività condominiali, l’obbligo di installare una bacheca condominiale non è sempre previsto dalla normativa italiana, lasciando ai singoli condomini la decisione di installarla o meno.

Cosa dice la legge italiana sulla bacheca condominiale?

Dal punto di vista legale, non esiste dunque una normativa specifica che obblighi i condomini a dotarsi di una bacheca. In occasione della riforma del condominio del 2012, la legge ha chiarito che devono essere affissi, in un punto di passaggio comune, i dati relativi all’amministratore, come nome, recapito telefonico e indirizzo e-mail.

In secondo luogo, le normative stabiliscono che l’obbligo di comunicazione nei confronti dei condomini non implica necessariamente l’uso di una bacheca: tali informazioni possono essere esposte anche attraverso altri strumenti, come cartelli o fogli informativi, a patto che siano posizionati in aree accessibili a tutti i condomini.

Gli stessi avvisi di convocazione delle assemblee condominiali possono essere inoltrati tramite altri mezzi, come mail, raccomandate o più semplicemente tramite passaggio di mano.

A cosa serve la bacheca condominiale?

La bacheca condominiale svolge principalmente la funzione di canale informativo per l’affissione di documenti di interesse comune. Tra le informazioni che possono essere pubblicate, si trovano avvisi come convocazioni di assemblee condominiali, comunicazioni urgenti relative a lavori straordinari (interruzioni di servizi o qualsiasi problema tecnico che richieda l’attenzione immediata dei condomini), delibere assembleari e decisioni ufficiali prese durante le riunioni, che devono essere portate a conoscenza di tutti.

Inoltre, in alcuni condomini, la bacheca può essere utilizzata per pubblicare informazioni utili come orari di pulizia, modalità di utilizzo delle aree comuni, contatti di emergenza o persino promemoria su regolamenti interni.

Installazione e utilizzo della bacheca condominiale

Per decidere se installare una bacheca in un condominio, è necessario raggiungere il consenso della maggioranza dei condomini in sede di assemblea condominiale, almeno la metà dei presenti più uno devono esprimere il loro voto favorevole. Una volta approvata l’installazione, la bacheca diventa uno spazio comune, la cui gestione è soggetta alle stesse regole che governano altre aree condivise del condominio, come l’atrio o i giardini. Affinché possa svolgere nel modo migliore la sua funzione, la collocazione della bacheca deve garantire un libero accesso per tutti, una fruizione semplice e una facile lettura delle informazioni affisse.

Chi può utilizzare la bacheca condominiale?

La bacheca condominiale, essendo un bene comune, deve essere utilizzata secondo le regole stabilite dall’assemblea condominiale. Normalmente, solo l’amministratore o persone da lui incaricate hanno il diritto di affiggere comunicazioni ufficiali. Tuttavia, i condomini possono anche decidere di concedere l’accesso alla bacheca a tutti i residenti, purché rispettino le norme sull’uso corretto di questo spazio.

Cosa non si può affiggere sulla bacheca condominiale?

L’uso della bacheca condominiale è soggetto a limiti ben precisi, soprattutto per quanto riguarda la tutela della privacy. Non possono essere esposte informazioni personali di alcun condomino, come i dati relativi a eventuali morosità o altre questioni finanziarie. Anche l’amministratore deve rispettare queste regole, evitando di utilizzare la bacheca per sollecitare pubblicamente il pagamento di debiti o per comunicare informazioni riservate che riguardano singoli condomini. La violazione di tali norme potrebbe costituire un reato, come la diffamazione.



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Prova

Devono considerarsi condòmini non solo i proprietari degli appartamenti, ma anche coloro che hanno soltanto la proprietà di immobili non adibiti ad abitazione, situati all’interno dello stabile condominiale. 

Può infatti capitare, ad esempio, che in un condominio ci siano persone proprietarie soltanto dei box auto.

In questi casi, il proprietario soltanto di un garage ha diritto di utilizzare la palestra condominiale? Oppure i beni comuni sono riservati ai soli proprietari degli appartamenti?

Vediamo la soluzione fornita dal Tribunale di Milano, che ha affrontato l’argomento in una recente sentenza del 10 luglio 2024.

Box auto e palestra condominiale: il caso

Nel caso preso in esame, ben undici proprietari di box auto hanno impugnato la decisione del Condominio di escluderli dalla possibilità di utilizzare la palestra e la sala ricreativa, situate in aree comuni condominiali. I proprietari hanno chiesto al giudice di condannare l’amministratore del condominio a consegnarli delle chiavi di accesso ai locali comuni, così come per tutti gli altri condòmini.

Secondo il condominio, invece, l’accesso alle aree comuni è consentito solo ai condòmini proprietari degli appartamenti. Lo dimostrano le caratteristiche dell’edificio condominiale: ai boxes infatti si accede da un ingresso separato ed indipendente, che si raggiunge direttamente dalla strada. Tale circostanza è confermata anche dal fatto che i proprietari dei boxes sono esentati dal pagamento delle spese di manutenzione della palestra. 

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